Opere di demolizione, costruzione, ma anche di semplice ristrutturazione di edifici comportano, inevitabilmente, la produzione di materiale di scarto di vario tipo. Macerie, rifiuti e detriti che deve essere gestiti secondo le norme contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato in parte dal decreto n. 205 del 2010. Vediamo allora come smaltire del materiale di scarto edile.
Anche perché pochi o tanti che siano, gli scarti di attività edili non possono evidentemente finire nella pattumiera di casa. Ne, nella gran parte dei casi, si può pensare di disfarsene autonomamente o a mezzo del furgone dell’amico alla discarica comunale di appartenenza. Sia per l’ingombro degli stessi, sia perché parliamo di rifiuti speciali.
Insomma che rifacciate semplicemente il bagno o abbattiate l’Empire State Building si tratta di un’attività delicata che deve essere sempre effettuata in modo consono. Di un’attività che, in molti casi, prevede la produzione di una relativa documentazione e che, di norma, sarebbe opportuno fosse demandata a professionisti del settore.
Può trattarsi dell’impresa edile o, in caso vi occupiate voi stessi del lavoro, di una ditta terza. Chiunque se ne occupi, però, dovrà essere correttamente remunerato, considerando che questo lavoro ha costi ben precisi, tanto da rappresentare una specifica voce nel computo dei lavori.
Vediamo allora come procedere allo smaltimento di macerie, calcinacci e rifiuti edili. (come ottenere la licenza per occupazione di suolo pubblico. Leggi la guida).
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Smaltire i rifiuti edili: a chi spetta e come farlo
Come abbiamo già anticipato, in materia, il riferimento giuridico per eccellenza è il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale.
All’interno viene affermata l’obbligatorietà dello smaltimento, vi sono indicazioni relative a come smaltire materiale di scarto edile e definito chi ne è responsabile.
Il documento sancisce che l’onere di smaltire rifiuti provenienti da interventi edilizi di vario tipo è:
A carico del soggetto che produce le macerie.
Vediamo quindi brevemente:
- chi ha l’obbligo di occuparsi dello smaltimento
- come effettuare lo smaltimento dei rifiuti edili
- ed eventuali sanzioni
Gestione rifiuti edili
Per prima cosa occorre individuare chi sia il responsabile di eventuali rifiuti prodotti in materia edilizia. Secondo la normativa vigente, il soggetto in capo al quale, come abbiamo anticipato, viene ravvisata la responsabilità dello smaltimento dei rifiuti è colui il quale li produce, ovvero nel caso vi sia un’impresa di costruzione sarà la stessa, nella figura del legale rappresentate. Sarà lui ad essere competente dei rifiuti prodotti.
Nel caso, invece, sia il privato, proprietario dell’immobile, la responsabilità dei rifiuti sarà a suo carico.
Altro aspetto fondamentale è quello di capire quali siano i materiali oggetto dello smaltimento. La Legge di riferimento prevede che terre e rocce da scavo siano considerati come sottoprodotto e non come rifiuti speciali, quali ad esempio calcinacci, intonaci, cemento e polveri derivanti da lavori di demolizione, relativamente ai quali lo smaltimento sarà da effettuarsi in maniera differente. In quanto sottoprodotti, terre e rocce dovranno, infatti, essere riutilizzati nel posto dove sono stati prodotti oppure in altra località, previa domanda da effettuarsi al Comune del luogo dove si svolgono i lavori.
Le opere di costruzione o demolizione possono iniziare solo in seguito alla licenza edilizia regolarmente rilasciata dal Comune, nella quale dovranno essere indicati, in via preventiva, i probabili rifiuti, al di là dei sottoprodotti, che deriveranno dai lavori. (Ecobonus e bonus Ristrutturazione 2020. Leggi la guida).
Come smaltire macerie e rifiuti dei lavori edili
Allora come smaltire materiale di scarto edile? Per poter compiere l’opera di smaltimento delle macerie edili in maniera conforme alle norme previste dal sistema legale, evitando di incorrere in reati penali divergendo dalla condotta da seguire, sarà necessario fare riferimento a ditte competenti iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Se la quantità di rifiuti non è elevata, si potrà effettuare lo smaltimento nelle apposite isole ecologiche previste da alcuni Comuni, mediante il trasporto da parte delle apposite ditte, mentre se le quantità superano i 30 kg o litri al giorno, dovrà essere compilato un apposito formulario indicando i dati del responsabile, l’origine e la tipologia del rifiuto e l’impianto dove si intende compiere lo smaltimento, con relativo percorso che dovrà essere intrapreso per arrivarci.
La responsabilità del produttore delle macerie edili cesserà solo nel momento in cui queste arriveranno a destinazione, permanendo, al contrario, l’onere della responsabilità per tutti i passaggi relativi alla produzione e trasferimento dei rifiuti stessi. (vuoi sapere come ridurre i rifiuti elettronici. In questa guida trovi le indicazioni necessarie).
Sanzioni mancato o inadeguato smaltimento di macerie edili
In conseguenza della non ottemperanza alla normativa vigente, sarà ravvisabile responsabilità da un punto di vista legale con conseguente sanzione pecuniaria.
Ad esempio se chi si occupa dello smaltimento dei rifiuti non risulti correttamente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, incorre nel reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata“. In soldoni per chi se ne renda colpevole, sanzioni che vanno da:
- in caso rifiuti non pericolosi: scatta un sanzione da 2.600 a 26.000 euro o un arresto da 3 a 12 mesi;
- quando il trasporto riguarda rifiuti pericolosi: è prevista un’ammenda variabile da 2.600 a 26.000 euro o una pena da 6 mesi a 2 anni di carcere.
Si rischia molto anche quando il trasporto, da parte dell’impresa edile, avvenga senza formulario o lo stesso contenga dati inesatti o incompleti.
In questo caso, se si tratta di detriti non pericolosi, si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro. Ancora meno allettante il destino di chi viaggi senza formulario, trasportando invece rifiuti pericolosi. In questo caso scatta la pena prevista dal Codice Penale all’articolo 483.
“Falso ideologico commesso da privato in atto pubblico” e una pena che può arrivare sino a due anni di reclusione. Insomma non bruscolini….
Link utili: decreto legislativo n. 152 del 2006, clicca qui
decreto legislativo n. 205 del 2010, clicca qui