Tempi difficili per tutti. Ad una crisi che non voleva saperne di andar via, si è unito l’emergenza Covid 19, con quanto ne consegue in termini di vite umane e paralisi dell’economia e non meno della vita sociale.
Milioni le famiglie in cui uno o più membri si sono ritrovati, dall’oggi al domani, con una decurtazione dello stipendio, quando non con un pugno di mosche in mano.
Situazione non meno difficile per i negozianti e gli autonomi, costretti a tirar giù serranda o chiudere Pc, sperando nei bonus statali, spesso in ritardo e comunque, giocoforza, di entità modesta. (devi verificare lo stato della tua pratica di richiesta bonus all’Inps, ecco una guida utile).
Se possibile va ancor peggio per stagionali, precari, addetti nel turismo, casalinghe. Peggio per studenti, costretti a mollare i tanti lavoretti del momento, ma ugualmente tenuti a corrispondere l’affitto per un appartamento o una camera, nonostante Università chiuse, lezioni sospese e loro costretti a tornare a casa dai genitori.
E tutto mentre bollette, tasse e canoni di locazione continuano a maturare, talvolta, quando va bene, posticipati, in altre mille occasioni, da saldare secondo le consuete tempistiche.
Molti così, privati di una qualsiasi entrata, si ritrovano in oggettiva difficoltà nel far fronte all’affitto di case o esercizi commerciali, auspicando legittimamente in una sospensione o riduzione delle mensilità per un locale vuoto da settimane, se non mesi
Normale chiedersi in situazioni del genere se e quando sia possibile sospendere o ridurre l’affitto per Coronavirus.
Indice Guida Gratis:
Come chiedere la riduzione dell’affitto
Ridurre il proprio canone d’affitto si può! Che si tratti di un esercizio commerciale o un alloggio, si può concordare una riduzione o sospensione del canone di locazione, comunicandolo poi in modo semplificato, attraverso il modello numero 69, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nello stesso bisognerà indicare codici di registrazione del contratto e dati personali.
Ma, andiamo con ordine. Alla base di un accordo di modifica della condizioni contrattuali di affitto, a livello temporaneo e non, c’è sempre un accordo tra proprietario e affittuario.
Ossia un atto di buona volontà del locatore che, se dinnanzi ad un inquilino corretto e pagante, di fronte ad una emergenza come quella del Coronavirus, dovrebbe usare un minimo di buon senso.
Vediamo allora cosa richiede la riduzione temporanea di affitto o una sua momentanea sospensione, quali i documenti occorrenti e le modalità di registrazione.
(cosa si rischi per il mancato pagamento dell’affitto, leggi la nostra guida).
Documenti necessari per l’accordo di riduzione del canone d’affitto
Come abbiamo già sottolineato, alla base di tutto deve esistere l’accordo fra inquilino e proprietario.
Questo fa si che davanti alla volontà delle parti, lo si possa concludere anche mediante semplicemente una scrittura privata, sulla quale dovrà comparire la firma di ambedue, seppure in maniera telematica.
Fatto questo, sarà sufficiente scaricare uno specifico modello, il Modello numero 69, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Andando a questa pagina potete effettuare il download e le relative istruzioni per la sua corretta compilazione., clicca qui per il sito dell’Agenzia delle Entrate – Modulo 69 Agenzia delle Entrate Riduzione Canone.
Sinteticamente comunque il documento dovrà riportare oltre i dati anagrafici dei due contraenti, gli estremi del contratto di locazione e i codici di registrazione inerenti. Ancor più importante indicare quello che è il canone annuale stabilito originariamente, l’importo dell’ammontare ridotto ed il numero dei mesi per i quali la riduzione avrà effetto.
La stipula della riduzione ( ma anche sospensione o rateizzazione) non comporta il pagamento di tasse di sorta o di alcun bollo.
Nella redazione dell’accordo è necessario fare riferimento al contratto in essere, indicando i dati del locatore e del conduttore/inquilino, riportando il canone annuale inizialmente stabilito, l’ammontare ridotto concordato e il numero di mesi per i quali l’inquilino pagherà l’importo più basso.
Come si registra l’accordo per riduzione del canone di locazione
Di norma l’accordo dovrebbe essere registrato entro 30 giorni. Questo al fine, nell’interesse del locatore, di non pagare le imposte sul rateo di canone non riscosso.
Ovviamente vista la situazione di emergenza nella quale ancora ci troviamo, i vari Decreti emessi dall’Esecutivo hanno introdotto uno slittamento nell’adempimento di tutti gli obblighi tributari, al momento posticipato a Giugno.
In considerazione di ciò è permesso attendere la riapertura degli Uffici delle Entrate.
In alternativa non manca la possibilità di inviare copia dell’accordo scansionato, all’attenzione dell’indirizzo mail dell’Agenzia locale. Invio che non necessita l’utilizzo di Pec.
Quindi andranno inviate all’Agenzia delle Entrate:
- la scrittura privata scansionata e firmata
- Modello 69 dell’Agenzia delle Entrate debitamente compilato.
Quali contratti di affitto possono essere modificati e in che modo
Importante sottolineare come un accordo fra locatore e affittuario può essere sempre trovato, qualunque sia il contratto in essere.
In poche parole è possibile stipulare un accordo transitorio del canone di locazione, indipendentemente da:
- destinazione d’uso: ossia al di là che si tratti di un immobile commerciale che invece abbia per oggetto un contratto d’affitto ad uso abitativo;
- tipologia contrattuale: ossia indipendentemente dal fatto che si tratti di un rapporto subordinato alla normale tassazione ordinaria o sia soggetto a cedolare secca
- dalla durata contrattuale: ossia è applicabile sia a contratti a lungo termine, piuttosto che ad affitti annui ancora più brevi.
Come si può modificare il contratto d’affitto
La modifica temporanea dell’importo dovuto, delle scadenze o delle modalità di pagamento di un canone di locazione può essere relativi a più aspetti dello stesso:
- Riduzione dell’importo dell’affitto per un dato periodo
- Sospensione del pagamento.
- Rateizzazione del canone ( si tratta di una modifica a solo vantaggio dell’affittuario, visto che per il proprietario l’entità dell’imposta dovuta comunque non varierà
Link utili: qui trovi il link dell’Unione Inquilini