A svolgere il ruolo di Giudice di pace è un Magistrato di tipo onorario, che viene chiamato ad intervenire e decidere su cause minori, sia in ambito penale che civile. Si tratta di una figura alla quale ci si rivolge per tentare una conciliazione prima di procedere con una causa in Tribunale. I motivi per i quali un cittadino si rivolge al Giudice di pace possono essere numerosi e riguardando diversi ambiti del diritto.
Vediamo in quali casi è possibile rivolgersi al giudice di pace e in che modo.
Indice Guida Gratis:
Come e quando rivolgersi al Giudice di Pace ?
È possibile tentare la conciliazione di fronte al giudice di pace per:
– cause che riguardano beni mobili il cui valore non supera i 2.582,28 euro (equivalenti a 5 milioni di lire); queste cause riguardano i beni definiti “materialmente trasferibili”, come possono essere ad esempio autoveicoli, merci oppure oggetti di piccole dimensioni, ma possono riferirsi anche al pagamento di denaro o alla consegna di determinati oggetti.
– cause per risarcimento di danni che sono stati prodotti dalla circolazione di natanti e veicoli, purché non superino la soglia di 15,493,71 euro (che corrispondono a 30 milioni delle vecchie lire); in caso di incidente e mancato pagamento da parte dell’assicurazione delle spese mediche o di riparazione, si può avanzare al Giudice di pace la richiesta di un risarcimento sia per l’assicurazione sia per colui che ha arrecato il danno, comprese le spese processuali.
– cause per “apposizione di termini”: dinanzi al Giudice di pace, è possibile ottenere la cooperazione del vicino di casa per la costruzione di quelle opere – ad esempio recinzioni, muri o scavi di piccole dimensioni – che rendano evidente la demarcazione fra due proprietà quando i confini sono certi e perciò riconosciuti da entrambe le parti.
– cause in “materia d’immissioni moleste fra gli utilizzatori d’immobili adibiti ad abitazione civile“: tradotto dal linguaggio burocratese, al Giudice di pace si può chiedere di limitare oppure far cessare completamente il disturbo che può essere causato dal volume di uno stereo troppo alto, dall’odore fastidioso prodotto da animali o ancora dal fumo eccessivo che proviene dalla canna fumaria dell’abitazione confinante. Per tutti questi casi si può anche chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti per via del comportamento poco consono del vicino di casa.
– cause che riguardano il rispetto delle distanze da siepi e alberi: se le piantagioni del vicino sono collocate ad una distanza inferiore da quella fissata dalla legge o dai regolamenti del Comune, è possibile chiedere al Giudice di pace che le piante vengano rimosse e un risarcimento per i danni subiti. Se manca la collaborazione da parte del vicino, è possibile chiedere che vengano tagliati i rami che sporgono, invadendo così un’altra proprietà.
– cause che riguardano la misura e le modalità di utilizzo dei servizi condominiali: in queste cause si discute sul modo più opportuno e conveniente di esercitare un diritto condominiale o sulla maniera di usufruire di un servizio che è in comune fra tutti i condomini.Fra questi servizi troviamo quello di riscaldamento (temperatura, orario di avvio e spegnimento), gli impianti di acqua e scarico, la gestione dell’energia elettrica nel caso il contatore sia in comune e l’uso del cortile non solo per il parcheggio ma anche per lavare l’auto.
– opporsi alle sanzioni di tipo amministrativo, non oltre la soglia di 15.493,17 euro (30 milioni di lire); per intenderci si parla delle multe, che si devono pagare in caso di infrazione al “Codice della strada” oppure se si è violato il regolamento condominiale. Se si ritiene che la pena di tipo pecuniario sia stata inflitta in maniera ingiusta, si può ricorrere al Giudice di pace con l’obiettivo di ottenerne l’annullamento.
Esistono poi dei casi in cui non è possibile rivolgersi al Giudice di pace, ma si deve far ricorso sempre al Tribunale, se le sanzioni riguardano l’edilizia o l’urbanistica oppure appartengono al settore valutario, tributario o di tutela del lavoro, infatti, non è contemplato l’intervento del Giudice di pace.
Per potersi rivolgere a quest’ultimo, bisogna recarsi all’ufficio competente (da decidere in base al tipo di atto che si intende proporre) della città nella quale si risiede. Perciò è necessario assicurarsi che il proprio Comune di residenza appartenga a quelli compresi nella competenza di un dato ufficio del Giudice di pace. In alcuni casi, infatti, possono essere rilevanti nella causa la dimora o il domicilio della controparte oppure il luogo in cui un contratto è stato siglato.
Infine può avere rilevanza anche il luogo in cui sono avvenuti il fatto o la contestazione. Prima di ricorrere al Giudice di pace, dunque, è indispensabile informarsi su questi aspetti.