Tra i 7 milioni e passa di Italiani che accusano un deficit dell’udito, in molti ignorano come siano decine di migliaia i bambini soggetti a ipoacusia.
Sono ben 100 mila i casi tra i 4 e i 12 anni, e anche sotto gli under 3 anni, si contano quasi 25 mila situazioni.
Due mila i nati, ogni anno, affetti da sordità congenita.
Per un disturbo che, se invalidante con l’andar degli anni, in giovane età rischia davvero di condizionare l’intera esistenza di una persona. Fortunatamente la legge viene incontro con un piccolo sussidio a chi è portatore di questa disabilità. Vediamo cos’è e come richiedere l’indennità di comunicazione.
Un riconoscimento previdenziale indispensabile, considerando che la sordità rappresenta il difetto sensoriale più comune nella popolazione umana. Limitandoci al solo disturbo infantile, si registra 1-2 casi ogni 1.000 nati, salendo al 4-5% nei bambini che presentano elementi di rischio audiologico.
E soprattutto per una disabilità che, se insorge in quella che la Legislazione indica come “età evolutiva“, mette a serio rischio l’acquisizione del linguaggio. La disabilità è l’ipoacusia, ma l’assenza di lingua orale finisce per divenire il vero handicap.
Ecco allora a chi spetta e come fare domanda dell’indennità di comunicazione.
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Cos’è l’indennità di comunicazione e come si richiede
L’indennità di comunicazione è un sussidio economico, riconosciuto a seguito della domanda dell’interessato, a favore di coloro a cui sia stata riconosciuta una sordità congenita o sorta comunque entro il 12 anno di età.
L’indennità di comunicazione viene corrisposta per 12 mensilità, l’importo previsto per il 2020 è pari 258,07 euro mensili.
Si tratta di un trattamento economico erogato in relazione alla minorazione, e quindi non legato a condizioni reddituali o anagrafiche del soggetto
Beneficiari dell’indennità di comunicazione sono:
- coloro che, prima dei 12 anni, dispongano di accertamenti clinici che ne riconoscono un deficit uditivo pari o superiore ai 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore
- chi, anche se di età superiore ai 12 anni, possa provare un’insorgenza dell’ipoacusia avvenuta prima dell’età prestabilita e che, attualmente soffra di una perdita di udito uguale o superiore ai 75 decibel HTL
Prerequisito indispensabile la cittadinanza italiana o europea, o per i cittadini extracomunitari la titolarità del permesso di soggiorno.
Inoltre, oltre all’iscrizione all’Anagrafe di appartenenza, la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Da sottolineare come l’indennità, dopo la maggiore età, sia sempre compatibile con un’eventuale attività lavorativa. Analogo discorso con quanto ricevuto, eventualmente, a titolo di invalidità civile totale o di cieco civile.
Contrariamente a quanto avviene per l’invalidità civile, inoltre, viene sempre percepita per intero, anche qualora il beneficiario sia ospite di un istituto pubblico.
Infine, dal 25 Giugno 2014 al 18esimo anno scatta il riconoscimento in automatico, senza la necessità di alcun accertamento, della pensione non riversibile prevista per i maggiorenni sordi, che si aggiunge all’indennità già in godimento. Unico dovere quello di presentare tempestivamente, appena maggiorenne, il modello AP70 certificante il possesso dei requisiti socio-economici richiesti dalla legge.
Ipocusia congenita e acquisita
Abbiamo visto, quindi, come nella sua enunciazione la Legge Italiana faccia esplicito richiamo all’età evolutiva e alla possibilità che l’avvenuta sordità, abbia interferito nell’apprendimento del soggetto.
Da questo punto di vista, quindi, esiste una ulteriore distinzione. E cioè, si parla di:
- ipoacusia congenita: quando il soggetto nasce con questa menomazione, a causa di fattori ereditari, o problemi sorti durante la gestazione o il parto
- ipoacusia acquisita: laddove, al contrario, il deficit uditivo, sia comparso entro il 12esimo anno di età. Diverse le cause che possono averlo provocato: malattie, incidenti, esposizione a forti rumori
Perché la legge riconosca un’indennità di comunicazione è necessario che il richiedente sia colpito da ipoacusia congenita o acquisita, tale, però, da aver creato difficoltà in fase di apprendimento del linguaggio parlato.
Negli altri casi, invece, non si parla più di indennità di comunicazione, ma la richiesta viene avanzata secondi i comuni canoni dell’invalidità civile vera e propria.
Una differenza che si rispecchia non solo nella normativa di riferimento, ma nei benefici spettanti e nelle percentuali necessarie per il riconoscimento dell’assegno spettante.
Come si richiede l’indennità di comunicazione
Ai fini dell’indennità è preliminarmente necessario ottenere dal proprio medico di famiglia, il certificato medico introduttivo.
Una volta in possesso dello stesso, avendo cura di allegare obbligatoriamente il codice identificativo, la richiesta può essere inoltrata telematicamente attraverso uno di queste diverse vie:
- tramite sito Inps, utilizzando il proprio codice personale (anche in caso di minore, non bisogna utilizzare il codice del genitore o dell’eventuale tutore!). Il percorso da seguire sarà: Servizi on line>>Servizi per il cittadino>> Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari. ( vuoi sapere come richiedere il pin all’Inps. Qui trovi la nostra guida).
- a mezzo di patronato o delle relative associazioni di categoria dei disabili, usufruendo dei servizi telematici gestiti dagli stessi.
La visita per il riconoscimento della prestazione economica
Una volta presentata la domanda, ovviamente verrà indicata al richiedente la data della visita (o eventuali altre date disponibili) per la visita di accertamento presso la Commissione ASL.
Convocazione che verrà notificata anche a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.
Nella stessa verrà indicata, naturalmente, anche la documentazione da portare all’incontro.
Di norma è consigliabile presentarsi muniti di :
- un documento di identità in corso di validità,
- il certificato medico firmato dal proprio medico di famiglia
- le eventuali certificazioni raccolte nel corso degli anni.
L’eventuale non presentazione, non inficia sulla richiesta, ma genera una seconda visita. Non presentandosi neppure in questa occasione, la domanda perderà d’efficacia e il richiedente verrà considerato come rinunciatario.
Qualora la persona richiedente non sia in condizione di recarsi all’Asl ( avviene quando il trasporto potrebbe risultare pericoloso per il richiedente) è possibile procedere attraverso una visita domiciliare.
Durante l’incontro, la Commissione giudicante ha la facoltà di accedere al fascicolo elettronico del paziente, come questi ha il diritto di far partecipare all’incontro un medico di fiducia.
Al termine della visita, viene compilato il verbale elettronico, attestante l’esito dell’esame, verbale che verrà poi indirizzato alla persona interessata. Oltre a questo, gli verrà rilasciato anche un documento contenente solo il giudizio finale, ai fini degli utilizzi amministrativi.
In caso il verbale non riconosca la disabilità, è possibile procedere sempre per ricorso.
Link utili: clicca qui per andare all’Ens, Ente Nazionale Sordi
qui trovi il sito del Pio Istituto dei sordi
se cerchi il sito dell’Anmic, mutilati e invalidi di guerra
qui la Gazzetta Ufficiale del 5 Febbraio 1992 che elenca i diversi gradi di suddivisione di ipocusia