La gastronomia (ma anche girarrosto, rosticceria o pizzeria da asporto) è considerata attività artigianale se la produzione di beni, anche semilavorati, avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative di riferimento del settore, fra i quali, ad esempio, la partecipazione diretta del titolare all’attività imprenditoriale ed il ridotto numero di addetti.
Come aprire una gastronomia
Il titolare di una gastronomia può procedere alla vendita dei beni prodotti, senza autorizzazione amministrativa al commercio purché venga garantito il rispetto di determinate condizioni. Innanzitutto, è necessario che la vendita avvenga nei locali di produzione o in spazi prossimi agli stessi.
In secondo luogo, la cessione dei beni deve riguardare i soli prodotti dell’attività artigianale e non anche prodotti di terzi, la cui eventuale vendita comporterebbe la necessità di possedere l’autorizzazione al commercio.
Ultimo requisito richiesto è che gli acquirenti non consumino i prodotti della gastronomia nei locali di vendita/produzione. Tale eventualità implicherebbe l’esigenza di un’autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande.
L’avvio di una gastronomia non necessita di particolari licenze, né viene richiesto al titolare il possesso di specifici attestati professionali.
Per aprire una gastronomia è indispensabile disporre di un locale idoneo sotto il profilo igienico sanitario, conforme alle norme urbanistiche e provvisto di certificato di agibilità.
Successivamente, occorrerà dotare gli ambienti delle attrezzature indispensabili per la produzione e la lavorazione dei cibi, arredarli e metterli a norma secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza alimentare.
Fatte salve alcune differenze previste su base regionale, per avviare un’attività di gastronomia è necessaria, innanzitutto, l’autorizzazione sanitaria concessa dal Comune in cui ha sede dell’attività. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica di sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, di impianto e funzionali, stabiliti dalle vigenti normative in materia.
La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A., in vigore con la legge del 30 Luglio 2010 n. 122) corredata da planimetria dei locali, domanda d’iscrizione ad albi e ruoli, e relazione tecnico descrittiva del processo produttivo deve essere presentata al Comune che, a differenza di quanto avveniva con la precedente Dia (quando la documentazione veniva inoltrata all’Azienda Sanitaria Locale che, in presenza dei prescritti presupposti di legge, procedeva entro trenta giorni al rilascio dell’ autorizzazione) ora, al contrario, consente l’inizio immediato della propria attività. Nei due mesi successivi facoltà alle Amministrazioni di verificare la certificazione, potendo richiedere all’impresa eventuali chiarimenti o variazioni
Il soggetto titolare della gastronomia deve essere iscritto poi all’Albo delle Imprese artigiane e possedere partita IVA.
La richiesta di iscrizione all’Albo va inoltrata entro trenta giorni dalla data di inizio attività, corredata dalla fotocopia dell’autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ASL competente.
Il personale addetto alla manipolazione e alla vendita degli alimenti deve aver frequentato con successo un corso di formazione gestito da un Ente accreditato ed autorizzato dalla Regione territorialmente competente che gli rilasci l’ Attestato per Alimentarista (che sostituisce il vecchio Libretto professionale di idoneità). Inoltre sempre il titolare, e gli eventuali soci, dovranno procedere all’ iscrizione all‘INAIL e Camera di Commercio.
Inutile dire che il successo di una gastronomia richiede l’impiego di ottimi cuochi in grado di soddisfare i gusti dei clienti più esigenti.
In quanto attività artigianale, la gastronomia può beneficiare di finanziamenti appositamente previsti dalle vigenti normative quali strumenti di sostegno allo sviluppo delle piccole imprese.