È un ruolo di responsabilità, sicuramente interessante per le tematiche che si affrontano e le decisioni che si devono prendere e, non ultimo, indubbiamente di un certo prestigio. Già, ma, premesso tutto questo, come si fa a diventare Giudice di Pace? Scopriamolo.
CHI È
Secondo le indicazioni ufficiali del Ministero della Giustizia, il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale sono temporaneamente assegnate funzioni giurisdizionali.
L’incarico non è permanente, ma ha una durata di quattro anni, al termine dei quali può essere rinnovata per una volta soltanto. In ogni caso, è previsto che questa figura professionale, al compimento del settantacinquesimo anno d’età, cessi dalle funzioni.
CHI PUÒ ACCEDERE ALLA CARICA
Potenzialmente, ogni cittadino italiano tra i 30 e i 70 anni di età può fare domanda per essere nominato Giudice di Pace. Oltre all’età, i requisiti richiesto sono l’avere l’esercizio dei diritti civili e politici; avere una fedina penale pulita e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Avere idoneità fisica e psichica. Essere laureati in giurisprudenza. Non avere, o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione del ruolo, qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata. Aver superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
Oltre a tali requisiti è naturalmente indispensabile che la persona da nominare sia capace di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.
COME SI PROCEDE
Innanzitutto bisogna che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (ma la pubblicazione avviene anche sul sito internet www.giustizia.it e nell’albo pretorio dei comuni interessati) un bando per l’assegnazione dei posti vacanti da parte del Presidente della Corte d’Appello. Entro 60 giorni chiunque sia interessato e in possesso dei requisiti può inoltrare la domanda di ammissione al tirocinio specialistico. A questo vengono ammessi, qualora le domande sia numericamente sufficiente, una quantità di candidati pari a tre volte il numero dei posti da coprire. La durata del periodo formativo è di sei mesi, da svolgere nell’ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante. Al termine di questo periodo viene emesso un giudizio di idoneità e sulla base di questo viene formata una graduatoria.
LA NOMINA
Previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, gli idonei, nel limite dei posti a disposizione, sono nominati giudici di pace con decreto del Ministro della Giustizia.
Coloro che, per essendo risultati idonei, non sono stati nominati nelle sedi indicate nella domanda, possono fare richiesta per essere destinati ad altre sedi vacanti tra quelle pubblicate oppure a sedi che si siano rese vacanti nel frattempo.
Entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale, il giudice di pace assume possesso dell’ufficio.