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Tasi e Imu 2016 in comodato agevolazioni: a chi spettano e quando
Requisito fondamentale per poter essere soggetti alla riduzione del 50% è che il comodato sia a favore di parenti di primo grado ( quindi genitori o figli) e che gli stessi utilizzino la casa come abitazione principale.
Inoltre non meno importante che chi concede il comodato, che va opportunamente registrato, risieda nello stesso Comune dove si trova l’immobile.
Il comodante (il proprietario della casa), inoltre non può che possedere un altro immobile in Italia o due, solo qualora nessuno sia catalogabile come abitazione di lusso.
Il limite è riferito ad immobili ad uso abitativo, infatti, il proprietario può possedere un negozio o un terreno agricolo ed eventuali pertinenze (nel numero massimo di 3 appartenenti alle categorie c2, c6 e c7 e ricordando che se l’immobile dato in comodato possiede, ad esempio, un box auto, questo è considerato pertinenza dell’abitazione principale), senza che la riduzione venga meno.
Le nuove disposizioni, però, sottraggono la possibilità ai Comuni di equiparare quanto facente oggetto del comodato d’uso alla prima casa, pur prevedendo la possibilità di agevolazioni in termini di aliquota (che non può in ogni caso essere inferiore allo 0,46%) con una forbice di flessibilità di uno 0,3% in proporzione all’aliquota base che per immobili non prima casa è fissata allo 0,76%.
Abitazioni in comodato, vanno o meno registrati ?
Tra i requisiti per accedere alla riduzione, come anticipato, il fatto che il contratto di comodato sia opportunamente registrato. In base all’articolo 1803, giova ricordare come il Codice Civile lo definisca :
“Il contratto col quale una parte consegna all’altra gratuitamenteuna casa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta” .
Lo stesso, può essere redatto sia in forma scritta che verbale. Quindi il comodato prevede due possibili forme di registrazione:
- Il primo caso contempla il sostenimento delle imposte di bollo e di registro, con l’obbligatorietà di procedere alla registrazione decorsi i 20 giorni dalla firma del contratto. È utile rammentare, inoltre, come l’imposta, ai fini IMU, si calcola proporzionalmente ai mesi dell’anno in cui se ne è avuto possesso. Ai fini del calcolo laddove il possesso iniziale è durato più di 15 giorni nel mese, lo stesso andrà considerato interamente.
- Contratto in forma orale: di contro questa possibilità, prevista nel DPR 131/1986 ( art. 3, comma 1) può avvenire senza la necessità della registrazione, tuttavia per beneficiare dello sconto del 50%, lo stesso andrà registrato, determinando che laddove si sia operato oralmente la registrazione dovrà avvenire a mezzo del modello 69, in duplice copia, indicando come tipologia dell’atto “Contratto verbale di comodato”. Anche per questa tipologia di comodato la decorrenza dell’agevolazione sarà legata non alla data di registrazione e non a quella di cessazione dell’immobile.
Riduzione comodato: cosa accade se marito e moglie possiedono l’immobile
Infine, caso frequente, quello che l’abitazione concessa in comodato appartenga a due proprietari. Immaginiamo due genitori che ne detengano la proprietà a metà, con il marito che possiede un’altra abitazione in un luogo diverso da quello dell’immobile prestato, in questo caso l’agevolazione viene concessa solo sulla quota della moglie.
Così come la riduzione si applica solo per una delle due parti, quando l’immobile viene dato in comodato ad uno dei genitori dei coniugi, con l’agevolazione IMU-TASI prevista soltanto per la parte di proprietà del figlio.
Riduzione Tasi: come si applica
La TASI sulle abitazioni in comodato deve essere pagata dal proprietario dell’abitazione, con una riduzione del 50%, al contrario del comodatario che, vista l’abolizione della tassa sulla prima casa come stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, non è tenuto a sostenere alcuna spesa, rappresentando per lui l’abitazione principale.
Il comodante deve affrontare, invece, l’aliquota stabilita dal proprio Comune ridotta al 50%, anche se solo in misura alla quota attribuibile al proprietario dell’immobile concesso in comodato, in questo caso adottando la stessa disposizione stabilita per gli immobili dati in affitto.
Nel caso in cui tuttavia il Comune non abbia chiarito nulla in materia di quota TASI per inquilino e proprietario, scatterà l’automatica applicazione della quota del 90%: il proprietario, quindi, deve prima calcolare la base imponibile ridotta del 50%, per poi applicare l’aliquota TASI sulle seconde case date in comodato, applicando il 90% al totale ottenuto.
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