Ancora una stagione all’insegna dell’afa e il climatizzatore, da accessorio d’elite o elemento tipicamente da centro commerciale, sta divenendo in questi ultimi anni un comune elettrodomestico, ormai indispensabile, almeno nel periodo caldo, quanto il frigorifero o il frullatore.
Se ci siamo decisi ad installarlo, e abbiamo trovato il modello che fa per noi, non dimentichiamo però che se abitiamo in un condominio, siamo tenuti al rispetto di alcune regole e non mancano i divieti.
Ecco in questa guida cosa occorre fare, per non ledere i diritti altrui e rispettare il decoro architettonico del condominio.
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Limiti, regole e divieti nell’installazione di un climatizzatore in condominio
Innanzitutto, occorre verificare se nel Comune siano in vigore divieti o limitazioni particolari. Ogni regolamento comunale, infatti, può imporre di rispettare distanze ben precise per quanto riguarda il posizionamento del condizionatore o la necessità di richiedere le relative autorizzazioni e certificazioni di conformità.
In alcuni casi, soprattutto in zone storiche o località turistiche per evitare un eccessivo impatto visivo o ambientale, dell’unità esterna del condizionatore può perfino arrivare a vietarne l’installazione. In caso di divieto, si può optare per un condizionatore monoblocco, molto più semplice da installare, visto che ha bisogno unicamente di un piccolo foro verso l’esterno per lo scarico dell’aria calda.
Trovare la sistemazione al climatizzatore
Una volta verificate eventuali prescrizioni municipali, occorre decidere dove collocare il condizionatore. Per quanto riguarda l’unità esterna, va innanzitutto considerato l’eventuale impatto sul decoro dell’intero condominio. In sostanza: meno si vede l’apparecchio e meglio è.
I problemi maggiori si verificano quando non si può mettere l’unità esterna sul proprio balcone, ma si deve installare su un muro perimetrale. Come ha chiarito una sentenza del Tribunale di Milano, l’esigenza della tutela del decoro architettonico dell’edificio vale non solamente per i muri esterni, ma anche per le facciate che danno sui cortili interni del palazzo.
Senza comunque mai scordare come, in linea generale, il semplice regolamento condominiale non può vietare di installare un sistema di condizionamento, a meno che non si tratti di un regolamento cosiddetto “contrattuale” (cioè si tratti di un divieto predisposto all’origine dal costruttore e riportato espressamente nei singoli atti d’acquisto) oppure nel caso in cui ci sia stata in tal senso una votazione all’unanimità dei condòmini.
Nulla vieta, però, che il regolamento preveda specifiche regole relativamente ai criteri d’installazione: e a proposito di una loro presenza possiamo chiedere all’amministratore, approfittandone per avvisarlo dell’installazione e notificandogli posizionamento e tipologia d’impianto. Non si tratta di un obbligo, come non occorre alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea degli inquilini, ma è un gesto di buona norma.
In alcuni casi esistono vere e proprie linee guida per l’installazione dei condizionatori, legate ad esempio ad un’uniformità nel colore al palazzo dell’unità esterna, verniciandola o stabilendo l’impossibilità nell’installarla sulla facciata principale del palazzo.
Inoltre non meno attenzione a rispettare la norma del Codice civile che prevede di collocare l’unità esterna almeno tre metri sotto la soglia delle finestre o del terrazzo del piano superiore (in modo da non limitare la vista agli altri condòmini), assicurandosi che lo scolo dell’acqua di condensa sia correttamente incanalata, in modo da evitare il cosiddetto “effetto pioggia” su chi sia sotto o si trovi a transitare nella via.
Un’ulteriore accortezza è quella di prestare attenzione a che i condizionatori non producano rumori fastidiosi o immettano calore negli appartamenti confinanti.
Condizionatore del vicino troppo rumoroso, come tutelarsi
Naturalmente il diritto alla quiete non vige solo per gli altri. Può accadere, ad esempio, che un impianto vicino a voi vi disturbi eccessivamente. In questo caso il primo passaggio consigliabile è quello di parlarne semplicemente con il vicino o l’amministratore. Qualora questo steep non produca alcun apprezzabile risultato, è possibile procedere con una diffida, con la quale intimare formalmente il ripristino della normalità.
Qualora anche questo non porti a nulla, esiste sempre la possibilità di agire in sede civile: se rumore, aria calda o acqua di scolo generano un disturbo che supera la “normale tollerabilità”, ci si può anche appellare al giudice di pace, al quale sarà demandato la valutazione di quale sia il limite della tollerabilità, al fine di ottenere la fine del disturbo ed un eventuale risarcimento.
Naturalmente non manca la strada amministrativa: la legge, infatti, ha fissato le soglie di rumore, in modo che chiunque possa richiedere l’intervento dell’Arpa al fine di effettuarne la misurazione, valutando l’eventuale superamento dei parametri. Qualora venga riconosciuto lo stesso, il sindaco può emettere un’ordinanza per il rispetto delle soglie.
Infine la possibilità di agire penalmente, infatti, quando sono più persone ad essere disturbate, è possibile richiedere l’intervento delle autorità
per il reato di disturbo della quiete pubblica.
Importante sottolineare come le ultime due strade siano incentrate sulla tutela dell’interesse pubblico e non del cittadino: quindi qualora vi sia un superamento riscontrato e il reato sia accertato, occorra agire anche in sede civile, dimostrando di avere subito un danno, per il riconoscimento di un possibile risarcimento.