L’installazione o la sostituzione di un ascensore in un condominio e la partecipazione alle spese sono argomenti che spesso sono fonte di discussioni. Sono due argomenti distinti con diverso conteggio delle spese.
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Le norme relative all’ascensore nel Codice Civile
L’ascensore in condominio è un argomento trattato e regolamentato dagli art. 1117, 1123 e 1124. 1125 del Codice Civile. È materia chiarita da numerose sentenze della Corte di Cassazione. La legge 220/2011 di riforma del condominio non ha apportato novità o cambiamenti sostanziali.
Prima di tutto l’art. 1117 chiarisce a chi appartiene l’ascensore: l‘ascensore è un impianto di proprietà comune, destinato all’uso comune. Anche i proprietari di appartamenti posti al piano terra ne sono proprietari. Ma quando serve solo a una parte del condominio le spese sono a carico dei condomini residenti in quella porzione di edificio. Questo capita se il condominio è diviso in scala A, scala B. Oppure è il caso di un proprietario di un negozio posto al primo piano del condominio, con ingresso separato dall’androne principale (sentenza n.5975 del 25 Marzo 2004).
L’art. 1124 si occupa della manutenzione ordinaria, straordinaria e della sostituzione di un ascensore già esistente. L’adeguamento di un impianto alla normativa CEE, rientra in questo caso. L’articolo stabilisce la ripartizione delle spese solo in questi casi: 50% in base ai millesimi, 50% in base al piano in cui si trova il condomino. Il condomino del primo piano partecipa alle spese di manutenzione straordinaria, ma non alle spese di pulizia e gestione. Fatta salva diversa ripartizione decisa dal regolamento condominiale.
Dovendo invece installare un nuovo ascensore in un condominio dove non c’è mai stato, bisogna far riferimento all’art. 1123.
Prima di tutto c’è da dire che la decisione può essere attuata anche solo da una parte di condomini che intendono servirsene, fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualsiasi momento, contribuendo naturalmente alle spese di installazione e di gestione.
Le spese per l’installazione ex-nuovo dell’ascensore vanno ripartite tra i condomini che ne traggono utilità, in proporzione al valore della proprietà di ciascuno. Cioè la ripartizione va fatta secondo i millesimi di proprietà. Il verbale della delibera deve essere redatto ai sensi dell’art. 1123 e non del 1124. È importante sottolineare questo punto in quanto recentemente il tribunale di Torino ha annullato una delibera in cui si citava erroneamente l’art. 1124.
Una particolare attenzione va posta in quegli edifici con valore architettonico. Bisogna stare attenti nella realizzazione di interventi innovativi (anche in riferimento all’installazione di ascensori come si evince dalla sentenza n. 5899 del 24 Marzo 2004) a non alterare il decoro architettonico dell’ immobile, modificando l’aspetto di parti o singoli elementi.
Un caso particolare si verifica se, in un condominio multi scale, l’ascensore occupa parte del cortile comune. In questa situazione la decisione deve coinvolgere l‘assemblea globale.