Dietro al termine “gratuito patrocinio” si cela l’assistenza gratuita da parte di un avvocato per tutti coloro che non possono permettersi di pagare un legale nel caso si necessiti di essere assistiti durante un processo. Grazie al gratuito patrocinio, dunque, si ha la possibilità di nominare un avvocato a scelta senza doverlo pagare, poiché la prestazione del legale verrà pagata dallo Stato. Vediamo più nel dettaglio come funziona il gratuito patrocinio.
Indice Guida Gratis:
Come funziona il gratuito patrocinio
L’assistenza totalmente gratuita da parte di un avvocato è valida per i processi penali, civili, amministrativi e tributari e ne hanno diritto coloro che non superano una determinata soglia di reddito e si trovano in condizioni precarie a livello economico.
Questa forma di accesso gratuito alla giustizia consente a queste persone di poter affrontare un processo senza l’obbligo di sostenerne i costi. Il gratuito patrocinio assicura il diritto alla difesa secondo l’articolo 24 della Costituzione italiana ed è indirizzato a tutti coloro che non sono in grado di provvedere autonomamente al pagamento delle spese legali che un processo comporta.
Chi può disporne
Il gratuito patrocinio, naturalmente, non è accessibile a tutti: esistono dei requisiti da rispettare e ne hanno diritto soltanto le persone meno abbienti. Per poterne beneficiare, è necessario avere un reddito che non supera gli 11.369,24 euro e per calcolarlo si prende in considerazione la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente al momento della richiesta del gratuito patrocinio.
Nella valutazione che deciderà se si può beneficiare dell’assistenza gratuita di un avvocato verranno sommati i redditi imponibili, compresi quelli che sono esenti dall’Irpef per legge. Nel caso in cui la persona che fa richiesta di gratuito patrocinio abbia conviventi, verrà calcolata la somma di tutti i redditi di coloro che compongono il nucleo familiare. Tale regola, però, prevede due eccezioni: non viene calcolato il totale complessivo dei redditi se l’oggetto della causa legale sono diritti personalissimi, come può essere ad esempio il diritto al nome, oppure se gli interessi di colui che fa richiesta del gratuito patrocinio si trovano in contrasto con quelli dei conviventi o di chi fa parte del nucleo familiare.
Una volta accertati i requisiti a livello economico, possono richiedere il patrocinio pagato dallo Stato i cittadini italiani, gli apolidi (vale a dire coloro che non hanno cittadinanza), le associazioni senza scopo di lucro e gli enti che non svolgono attività di tipo economico e gli stranieri che dispongono di un permesso di soggiorno regolare.
Chi non può usufruirne
Come detto in precedenza, il gratuito patrocinio vale per processi penali e civili, amministrativi, tributari, per le procedure che riguardano la cosiddetta “volontaria giurisdizione” (ad esempio amministrazione di sostegno, inabilitazione e interdizione) e per le cause di divorzio e separazione.
L’assistenza legale gratuita è inoltre consentita in tutti i gradi di giudizio. Se il richiedente, però, perde una causa, in futuro non potrà più usufruire di tale possibilità.
Non possono, invece, beneficiare del gratuito patrocinio per quanto riguarda i giudizi penali le persone indagate, imputate oppure condannate per reati che concernono l’evasione fiscale e coloro che sono difesi da più di un legale; negli altri diversi giudizi, invece, non possono usufruire dell’assistenza gratuita in sede legale coloro che sostengono ragioni infondate in modo manifesto e quelli che intentano una causa per “cessione di crediti“. Quando il gratuito patrocinio viene assegnato, può essere revocato dal Giudice della causa in determinate circostanze; se la situazione economica del richiedente cambia e sono presenti nuove disponibilità, il gratuito patrocinio viene revocato.
Come richiederlo
Per poter ottenere in sede civile il gratuito patrocinio è necessario avanzare la domanda alla segreteria del “Consiglio dell’Ordine degli Avvocati“; se la causa non è ancora cominciata, la domanda dev’essere presentata alla Segreteria del tribunale competente che la istituirà, se invece il procedimento risulta già in corso, la domanda va presentata alla segreteria nel Tribunale nel quale il medesimo procedimento è pendente.
Il modulo lo si può trovare nelle segreterie dei vari Consigli dell’Ordine e va presentato in maniera personale oppure attraverso raccomandata in triplice copia.
Al suo interno dev’essere presente la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, le generalità di chi avanza richiesta e dei componenti della sua famiglia, le ragioni per le quali fa richiesta, le prove utili e l’impegno a comunicare tutte le variazioni del proprio reddito.
È necessario, inoltre, allegare alcuni documenti, nello specifico: stato anagrafico e di famiglia, copie di carta d’identità della persona che formula la richiesta e dei codici fiscali degli altri componenti della famiglia, copia dell’ultima, in ordine di tempo, dichiarazione dei redditi, oppure auto-certificazione per attestare lo stato di disoccupazione o l’assenza di reddito, documentazione che attesti il reddito dei familiari, copia dell’atto contro cui ci si intende appellare o da impugnare e copia degli atti che certifichino la fondatezza della domanda presentata.
Il Consiglio dell’Ordine ha dieci giorni di tempo per valutare la domanda e decidere entro questo termine se ammetterla, rigettarla, oppure dichiararla non ammissibile poiché mancano i requisiti indispensabili. Questo avviene in sede civile, mentre in sede penale la domanda viene valutata dal magistrato competente, che anche in questo caso potrà ammetterla, rigettarla o dichiararla non ammissibile.
Nel caso in cui la domanda venga rigettata, il richiedente può fare ricorso al Presidente della Corte d’appello oppure al Presidente del tribunale entro venti giorni.
Chi beneficia del gratuito patrocinio potrà nominare un avvocato scegliendo fra quelli presenti negli elenchi ai quali sono iscritti i difensori abilitati.