Sei allergica o intollerante ad alcuni alimenti, e quindi devi stare particolarmente attenta alla presenza di determinate sostanze presenti nei prodotti che acquisti? Non preoccuparti, la legislazione Europea prevede una specifica dicitura per le etichette alimentari.
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Che differenza c’è tra intolleranza e allergia?
Le allergie alimentari sono quelle ‘risposte’ esagerate del sistema immunitario di fronte all’assunzione di antigeni, meglio detti ‘allergeni‘ ovvero quelle sostanze non ritenute parte dell’organismo stesso che sfociano sin da subito in una reazione più o meno evidente a livello cutaneo come prurito, irritazione, ecc.
Le intolleranze alimentari sono invece delle ‘risposte’ tossiche dell’organismo (ma, in questo caso, non viene coinvolto il sistema immunitario) di fronte all’assunzione di determinate sostanze in determinate quantità. Ecco, ad esempio, come per le intolleranze, se quel determinato alimento per cui si è intolleranti viene digerito in minime quantità, non succederà nulla a livello cutaneo; diversamente, oltre una eccessiva quantità l’organismo non riesce più a digerirlo e quindi si avrà anche in questo caso una reazione cutanea.
Cosa devono contenere le etichette alimentari
Sia nel caso di allergie che in quello di intolleranze è bene fare attenzione alla eventuale presenza di sostanze ‘responsabili’ negli alimenti preconfezionati che si trovano al supermercato e non solo. Ma come regolarsi? La legge ci viene in aiuto con una serie di specifiche normative.
È soprattutto la Direttiva 2003/89/CE che si occupa di regolare le etichette degli alimenti prodotti industrialmente, al fine di dare informazioni precise e dettagliate ai consumatori circa le sostanze utilizzate nella produzione di quegli alimenti; una ‘guida’ che si propone di essere completa ed “esaustiva”, dunque molto utile ai consumatori consapevoli di essere allergici o intolleranti ad alcuni prodotti.
La legge stabilisce innanzitutto che gli ingredienti “potenzialmente allergeni” devono essere indicati sull’etichetta se sono presenti in misura superiore al 25%, mentre se essi non superano il 2% è possibile non indicarli. Inoltre, l’industria alimentare deve indicare sulle confezioni l’elenco di tali allergeni alimentari, in base a quanto stabilito da:
“allegato III bis della dalla Direttiva 2003/89/CE (articolo 6, paragrafi 3 bis, 10 e 11)“.
Quali sono gli alimenti che devono essere indicati
Ecco quali sono questi alimenti.
A) CEREALI che contengono GLUTINE, come grano, orzo, farro, segale, avena, kamut e i loro ibridi. Sono inclusi i prodotti derivati dai cereali ad eccezione di:
“1) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
2) maltodestrine a base di grano;
3) sciroppi di glucosio a base d’orzo;
4) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.”
B) CROSTACEI e prodotti derivati;
C) UOVA e prodotti derivati;
D) PESCE e prodotti derivati ad eccezione di:
“1) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
2) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino”.
E) ARACHIDI e prodotti derivati;
F) SOIA e derivati ad eccezione di:
“1) olio e grasso di soia raffinato;
2) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
3) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
4) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia”.
G) LATTE e derivati (come il LATTOSIO) ad eccezione di:
“1) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed : altre bevande alcoliche;
2) lattitolo”.
H) FRUTTA A GUSCIO e quindi “mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia)” nonché prodotti derivati ad eccezione di:
“- frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche”.
Altri alimenti allergeni come:
I) SEDANO e prodotti derivati;
L) SENAPE e prodotti derivati;
M) SEMI DI SESAMO e prodotti derivati;
N) “Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2”.
O) LUPINI e prodotti derivati;
P) MOLLUSCHI e prodotti derivati.
La tutela del consumatore allergico o intollerante ad alcuni alimenti non finisce qui. Infatti, secondo una circolare ministeriale del 22/7/2010 emanata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico:
“gli alimenti vanno sempre indicati nella composizione del prodotto finito anche se in forma modificata”.
Infine, anche gli operatori dei pubblici esercizi, dei laboratori artigiani e della ristorazione sono tenuti a informare i clienti circa l’eventuale presenza di alimenti allergeni nei loro prodotti.